Sul diritto del lavoratore ad agire per il ristoro economico a titolo di risarcimento per equivalente, del danno da inadempimento contrattuale per illegittima mancata erogazione dei buoni pasto e per la mancata fruizione della pausa connessa.
01 settembre 2026
La Suprema Corte, con Pronuncia del 23 luglio 2025 n. 20957, ha ribadito il diritto del lavoratore ad agire, per l’ottenimento di un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per illegittima mancata erogazione dei buoni pasto e per la mancata fruizione della pausa connessa.
Infatti a tenore dell’art. 8 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), il lavoratore deve beneficiare di un intervallo di pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Il mancato rispetto da parte del datore di lavoro è configurabile quale inadempimento contrattuale e il conseguente risarcimento del danno da considerarsi in funzione al valore dei buoni pasto non fruiti.
All’uopo è da specificare che secondo gli insegnamenti della Suprema Corte “accertato il diritto alla fruizione del buono pasto e l’inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore può agire non per ottenere un importo economico a titolo retributivo, atteso che l’attribuzione dei buoni pasto ha carattere assistenziale e il buono pasto non è monetizzabile, ma per ottenere un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno eventualmente parametrato al valore dei buoni pasto non fruiti”.
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